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Il nostro sistema certifica legalmente ogni manutenzione

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Certifica legalmente ogni manutenzione con il software manutenzione cloud di Evolvex

Sono 2 al giorno i morti sul lavoro in Italia. Il caso di Luana riapre il dibattito sulle misure di sicurezza e prevenzione

La scomparsa di Luana è recente, il dolore ancora vivo e non è il momento di essere giustizialisti o garantisti, di propendere per la produttività o la tutela. È rispettoso lasciare che l’inchiesta faccia il suo corso. Però una riflessione la vogliamo fare, perché in Evolvex l’abbiamo fatta molto tempo fa e perché, a modo nostro, abbiamo cercato di trovare una risposta a queste situazioni, per tutelare i nostri clienti che eseguono manutenzioni e interventi tecnici.

 

La recente notizia sull’incidente occorso a Luana D’Orazio, riapre una vexata quaestio relativa alle morti sul lavoro. I dati INAIL dicono che nel primo trimestre del 2021, le denunce di infortunio  con esito mortale sono state 185, ben 19 in più rispetto al primo trimestre dell’anno scorso (+11,4%). In pratica ogni giorno muoiono due persone sul luogo di lavoro.

 

 

Data certa, firma grafometrica e video a garanzia dell’intervento è il modo con cui diamo ai nostri clienti uno strumento di tutela

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’incidente occorso a Luana sarebbe accaduto perché una grata di protezione dell’ordito era stata tolta senza ossequiare le misure preventive. Senza entrare nel merito dei sistemi di sicurezza passivi e attivi (fotocellule, letture laser, ecc.), né chiamare in causa le ASL e l’Ispettorato del Lavoro che avrebbero bisogno di un organico più numeroso, quando queste cose accadono sul banco degli imputati sale l’azienda che è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, ma può essere coinvolta anche l’azienda che si occupa delle manutenzioni dei macchinari.

Molti dei nostri clienti più importanti rientrano in questa categoria e, quindi, è stato importante per noi offrire loro un servizio – il nostro Software CMMS per Manutenzioni e Field Service Management – che potesse fungere anche da tutela e garanzia.

 

Per questo motivo Appsistance (il nostro software as a service in cloud per la manutenzione) consente a chi fa le manutenzioni di filmare e rendicontare puntualmente gli interventi, di stilare rapportini di lavoro digitali e raccogliere la firma grafometrica del cliente. Non solo, grazie a un servizio di certificazione delle comunicazioni, quando il software invia il rendiconto al cliente, il dato passa per un servizio certificato legalmente valido che pone una data certa.

 

Oltre a rendere più efficienti le manutenzioni e gli interventi (scheduling optimization), Appsistance dunque è uno strumento che tutela l’azienda che esegue le manutenzioni offrendole una valida prova legale in caso di infortuni ed incidenti sul luogo di lavoro.

 

Scorpi come lavorare al meglio con un sistema che integri il Rapportino di lavoro digitale in un sistema completo di Field Service Management su cloud.

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Un’App per timbrare l’entrata e l’uscita con una semplice pressione sul touchscreen dello smartphone,  senza bisogno di alcun rilevatore da varo, ma sfruttando la geolocalizzazione e le reti internet. Gestire comunicazioni, permessi, ferie, rilevazione delle presenze, foglio ore e spostamenti del personale con un unico strumento in clud integrabile ai principali sistemi di paghe in Italia. 

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24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale

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Bando Digital Trasformation

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Sono 24 i miliardi di Euro messi a disposizione delle imprese. La decorrenza della misura è stata anticipata al 16 novembre del 2020. Fai le domande per richiedere l’agevolazione ed Evolvex può aiutarti ad ottenerli

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni Immateriali 4.0)

Come riporta il sito del MISE i vantaggi sono stati ampliati:

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni Materiali 4.0)

Come riporta il sito del MISE il denaro è a disposizione:

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

È importante quindi non dilungarsi e rimandare l’acquisto di strumenti che sono già stati presi in considerazione, per non veder diminuire i vantaggi.

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100 Milioni di Euro Stanziati. Ecco come fare per ottenerli.

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Chi può beneficiarne?

Praticamente tutte le PMI regolarmente iscritte al Registro imprese

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritte come attive nel Registro delle imprese e

operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;

 

Quanto può essere finanziato?

Da 50.000 fino a 500.000 Euro

I progetti, che devono essere realizzati in unità produttive sul territorio nazionale, prevede un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Cosa può essere finanziato?

Ogni tipo di tecnologia digitale per i processi aziendali 

Tutti i progetti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali produttivi e logistici.

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Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

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Covid e responsabilità penale imprenditore

Si configurano le ipotesi di reato (illecito penale) e illecito civile per il datore di lavoro che non si adoperi per garantire con ogni mezzo e procedura la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le inadempienze relative alle misure COVID-19 sono penali e civili

Il Codice Civile dispone, all’art. 2087 che

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. (art. 2087 cc)

Il riferimento principale in tema di sicurezza aziendale è il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), una summa che contiene le disposizioni normative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, prescrivendo al tempo stesso, gli interventi necessari al fine di tutelarli e migliorare le condizioni. Come spesso accade, però, si deve osservare che Summum ius, summa iniurua.

L’infezione da COVID-19 rientra tar le malattie infettive e, come tale, è coperta dall’Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. A chiarirlo ci ha pensato il DL n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2 ribadito e rilanciato dalla circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.

A specificare, poi, quali debbano essere le misure da adottare per contrastare il contagio da COVID-19 ci ha pensato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, inserendo all’art. 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, l’imposizione per tutte le imprese di osservare il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.

Tale documento impone obblighi di informazione, sorveglianza sanitaria (che si può fare solamente dotandosi di un termometro e misurando la temperatura), di adozione di misure per la protezione individuale, l’igiene e sanificazione degli ambienti e degli oggetti (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante).

Cosa fare

È chiaro, dunque, che le misure da adottare per tutelare il dipendente da COVID-19, rientrino a tutti gli effetti tra gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza sul lavoro, che determinano, in capo al datore di lavoro, una responsabilità penale nel caso in cui un dipendente affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Secondo l’art. 40 comma 2 del Codice Penale, infatti, si tratterebbe di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Nello specifico, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.), il datore di lavoro risponde del reato di lesioni (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, per cui si può procedere con una querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., se a seguito del contagio sia seguita la morte. In merito a quest’aggravante non è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Sembra, inoltre, molto difficile  per il lavoratore che contrae il coronavirus, escludere con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale e fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) della colpevolezza del datore di lavoro.

Tutto questo è vero a patto che il datore di lavoro dimostri di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge ed eventuali misure aggiuntive per escludere in capo a sé ogni responsabilità.

Anche perché il contagio da coronavirus all’interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell’art. 2043 cc.

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Detergente alcolico alternativo

La più semplice, efficace e immediata soluzione per la corretta igiene delle mani è quella della detersione frequente con acqua e sapone, ma desideriamo ricordare in questo spazio due modalità di preparazione di una soluzione alcolica disinfettante da ritenersi similare ai noti prodotti in gel oggigiorno così difficili da reperire nelle farmacie e nei supermercati.


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Detergente alcolico alternativo

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La più semplice, efficace e immediata soluzione per la corretta igiene delle mani è quella della detersione frequente con acqua e sapone; desideriamo però ricordare in questo spazio anche due modalità di creazione di un preparato alcolico disinfettante da ritenersi similare ai noti prodotti in gel oggigiorno così difficili da reperire nelle farmacie e nei supermercati. Tale soluzione disinfettante può essere tenuta in piccoli contenitori da portare con sè e sfruttata in situazioni particolari quando si è fuori casa, specie quando si viene a contatto con oggetti o superfici la cui igiene non sia garantita.

La ricetta principale è quella diramata e consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è una formulazione esistente da anni e stilata in prima istanza per i Paesi più poveri, nei quali bisognava garantire igiene in luoghi ove presidi sanitari, comuni detergenti e disinfettanti latitano.

Componenti/Ingredienti

L’ingrediente principale che garantisce l’azione disinfettante è l’alcool etilico puro al 96%, a patto che la soluzione acquosa finale ne abbia una concentrazione compresa tra il 60% e l’80%.

Serviranno poi dell’acqua ossigenata al 3% (chiamata anche “10 volumi”: tale valore indica che un litro di acqua ossigenata alla stessa concentrazione è in grado di liberare 10 litri di ossigeno), della glicerina (o prodotto emolliente similare) e dell’acqua distillata (l’acqua distillata si può anche ottenere facendo prima bollire e poi riposare in un recipiente chiuso dell’acqua naturale).

L’OMS prevede nel suo documento (trovate QUI il link) la preparazione di ben 10 litri di soluzione. Va da sé che una produzione del genere, visto il prezzo dell’alcol etilico di tipo alimentare (gravato da alte tasse governative), avrebbe costi esorbitanti. Riporteremo quindi in questo spazio la ricetta per un quantitativo inferiore ed idoneo per uso personale, ad esempio una bottiglietta di 200 millilitri di soluzione alcolica (paragonabile circa ad un bicchiere da tavola).

Tratteremo le proporzioni dei diversi componenti in peso (grammi), più semplici da rispettare tramite ad esempio una bilancia da cucina, piuttosto che in millilitri da misurare con recipienti graduati e a volte, per quantità piccole, non correttamente selezionabili se non con provette da laboratorio.

Ricordiamo che i grammi non corrispondono ai millilitri, specie in sostanze con peso specifico sostanzialmente diverso dall’acqua. Mentre infatti un litro d’acqua naturale pesa praticamente un chilo esatto, ricordiamo che un litro di alcol etilico puro pesa meno di 800 grammi.

Preparazione

Per preparare quindi circa 200 ml si soluzione alcolica disinfettante secondo i consigli dell’OMS servono:

  • 135 gr di alcool etilico al 96%
  • 8 gr di acqua ossigenata
  • 4 gr di glicerina
  • 22 gr di acqua distillata

Per spiegare meglio l’utilità dei vari componenti abbiamo evidenziato che l’alcol è l’agente disinfettante principale, ma specie con un uso intenso tenderebbe a seccare la pelle; quindi si usa aggiungere un po’ di glicerina, la quale ha una funzione emolliente e contribuisce a mantenere idratazione e morbidezza delle mani. L’acqua ossigenata aumenta invece il potere dell’azione disinfettante, agendo come ossidante e denaturando le proteine presenti nel contenitore o residue nell’acqua che, a sua volta, ha lo scopo di portare la diluizione dell’alcol a quel valore compreso tra il 60% e l’80%, concentrazione che rende la soluzione più efficace che non se si usasse l’alcol puro da solo.

Come ultimo suggerimento l’Organizzazione Mondiale della Sanità dice di lasciare la soluzione così ottenuta a riposo per 72 ore prima di essere utilizzata. Essa non si presenterà con le caratteristiche di un gel (servirebbe aggiungere allo scopo un qualche addensante), bensì sarà liquida ma con un ottimo potere disinfettante, senza bisogno di risciacqui.

Un’alternativa possibile

A dire il vero, e come già accennato, per ottenere questo preparato, che vorrebbe essere un “sostituto” rapido dei gel commerciali oggi rari, servono elementi a loro volta non immediatamente disponibili o alla portata di tutti, come la glicerina e appunto il costoso alcol etilico alimentare.

Un’alternativa efficace ma più economica e semplice da realizzare è quindi quella di usare l’alcol denaturato classico a 90° (quello rosa per pulizie casalinghe) ed un qualsiasi sapone liquido al posto della glicerina.

Basterà riempire un dispenser con:

  • 20% circa di sapone liquido 
  • 5-10% acqua (meglio se bollita e raffreddata)
  • alcool denaturato per il restante 70-75%

Se si ha l’opportunità si aggiunga anche un cucchiaio di acqua ossigenata (se portate le lenti a contatto magari avete in casa qualche soluzione al perossido di idrogeno per la loro pulizia, e potrebbe andar bene anche quella).

Agitando bene il preparato e mixando il tutto si otterrà un detergente alcolico e schiumoso dal potere disinfettante adeguato.

L’alcol denaturato potrà dare al nostro detergente il classico odore poco piacevole, ma potremmo dire con un gioco di parole che questo è il prezzo che… “non si paga” per l’uso di un prodotto non edibile. L’alcol denaturato infatti è tale per l’aggiunta tra gli altri di un elemento (il metiletilchetone) che lo declassa a prodotto tossico e ne rende pertanto impossibile l’uso per la produzione di bevande alcoliche a basso costo. L’alcol denaturato inoltre tende a irritare la pelle un po’ di più di quanto faccia l’alcol etilico puro, proprio per la presenza di questi agenti “degradanti”. L’uso quindi più abbondante (rispetto alla glicerina) di un sapone liquido neutro ne attenuerà questo aspetto poco delicato per le nostre mani.

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Sicurezza dei luoghi di lavoro: cosa devono fare imprese e professionisti

Sicurezza dei luoghi di lavoro: cosa devono fare imprese e professionisti


Quali sono le precauzioni idonee per la messa in sicurezza degli spazi comuni?
Ecco cosa aspettarci nella fase 2

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali, affissione di volantini informativi per i dipendenti, definizione di procedure per regolamentare l’ingresso dei lavoratori e dei soggetti esterni e fornitura di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, gel igienizzanti…).
È rinnovato poi l’invito a tutte le aziende di usufruire, ove possibile, delle modalità di lavoro agile, o in alternativa, nella turnazione delle presenze dei dipendenti in sede.
Queste le principali disposizioni da adottare per mantenere adeguati livelli di protezione dei lavoratori nella fase 2 post-emergenza Coronavirus.

Controlli nelle aziende 

Ispettorato del lavoro e Prefettura hanno predisposto una serie di controlli sul rispetto del protocollo anti-contagio. Al fine di chiarire l’ambito dei controlli, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n.149 del 20 aprile 2020 ha fornito una check list sulle verifiche che dovranno essere effettuate dai propri ispettori.

Cosa sarà oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza?

1. Pulizia e sanificazione dei locali aziendali

L’azienda deve svolgere una sanificazione periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Si va dalle attrezzature (tastiere di computer, mouse, telefoni, schermi touch screen ecc.) alla pulizia completa delle superfici ambientali (giornaliera o replicata su più turni di lavoro).

2. Materiale informativo

Tutti i lavoratori e chiunque acceda in azienda deve essere informato delle procedure adottate. L’azienda può consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi più visibili volantini informativi contenenti:

  • il divieto di ingresso qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali
  • l’obbligo per il soggetto di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale, con conseguente allontanamento della persona e obbligo di permanenza presso il proprio domicilio
  • l’impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni di accesso che l’azienda ha emanato (distanza di sicurezza,dispositivi di protezione individuale ecc.)
  • il divieto di accedere in azienda qualora, negli ultimi 14 giorni, si siano avuti contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale Sanità.

3. Procedure di ingresso in azienda dei lavoratori

Per accedere ai locali aziendali il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche: 

  • controllo della temperatura corporea ai propri lavoratori. Non deve essere superiore ai 37,5°. Qualora vi sia un lavoratore con temperatura superiore si dovrà fornire una mascherina protettiva e suggerito di contattare il proprio medico curante
  • se l’azienda offre un servizio di trasporto ai propri dipendenti, questo deve rispettare i dettami della sicurezza al fine di evitare il contagio (distanza minima, dispositivi di protezione individuale ecc.)

3. Modalità di ingresso in azienda di soggetti esterni

Qualora vi siano soggetti esterni all’azienda le disposizioni per ridurre il rischio di contagio sono:

  • accesso dei visitatori ai soli casi necessari (es. impresa di pulizie, manutenzione, ecc.) e obbligo da parte di questi soggetti a seguire tutte le regole predisposte dall’azienda
  • individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici
  • divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell’ambito aziendale e di accedere agli uffici
  • rispettare la distanza minima di un metro qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di carico e scarico
  • individuazione o installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all’azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente

4. Norme igieniche e dispositivi di protezione individuale

L’azienda dovrà verificare che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche (pulizia delle mani, uso di detergente igienizzante), mettere a disposizione dei lavoratori idonei detergenti e informare il proprio personale affinché metta in pratica dette precauzioni igieniche.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire di dispositivi di protezione individuale tutti i lavoratori e le persone esterne che hanno accesso all’azienda, in particolare guanti e mascherine. Quest’ultime, secondo le indicazioni fornite dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, potranno anche essere prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

5. Gestione spazi comuni

Per spazi comuni aziendali si intendono, ad esempio, locali mensa, spogliatoi, aree ristoro e aree fumatori.
L’accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato. I lavoratori dovranno occuparli per il tempo strettamente necessario al loro uso e mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone.
Le aree comuni dovranno essere continuamente areati, tenuti puliti e sanificati (tavoli, distributori di  snack e bevande, ecc.)

6. Organizzazione aziendale

Gli spostamenti all’interno dell’azienda saranno limitati così come le riunioni in presenza che dovranno essere effettuate attraverso collegamento a distanza o con un massimo di partecipanti rapportati all’ampiezza della sala. Saranno sospesi gli eventi interni così come la formazioni in aula prediligendo strumenti per l’esecuzione da remoto.
Anche le trasferte e i viaggi di lavoro saranno sospesi e per quanto possibile, si dovranno prediligere la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza. 
Ove non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, per tipologia di attività da svolgere, l’azienda dovrà provvedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi mediante turnazione dei dipendenti per ridurre al minimo i contatti fra lavoratori.
Infine, laddove l’azienda non riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo (vedasi art. 19 e ss. del decreto legge 18/2020).

7. Come Gestire una persona sintomatica

In presenza di un lavoratore che accusi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, l’azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 1500).
Successivamente si dovranno valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto con altri lavoratori all’interno dell’azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliando loro di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.

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Bando Impresa Sicura

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Invitalia Bando Impresa Sicura

Il Bando Impresa Sicura dà la possibilità di chiedere un rimborso fino al 100% delle le spese relative all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

La notizia è certa, ma la procedura implica un percorso tortuoso e presenta delle limitazioni alle tipologie di spesa ammesse.

A questo si aggiunge la modalità di richiesta che, ancora una volta in questo scenario si basa sul cosiddetto click-day limitato ai primi richiedenti.

Il rimborso può arrivare ad un massimo di 500 euro per ogni dipendente dell’impresa e per spese sostenute dal 17/03/2020 alla data di domanda (sarà possibile farne richiesta dal 11/05/2020). Farà fede la data di emissione della fattura di acquisto.

Per la richiesta è necessaria l’identità digitale SPID, oppure Carta CNS.

Il beneficio è rivolto alle Imprese iscritte a CCIAA e non spetta ai professionisti.

Le spese rimborsabili riguardano esclusivamente

  1. mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  3. dispositivi per protezione oculare;
  4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  5. calzari e/o sovrascarpe;
  6. cuffie e/o copricapi;
  7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

La richiesta va presentata presenta telematicamente a Invitalia al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura

Le fasi del Bando Impresa Sicura

1 Prenotazione – dalle ore 9 alle ore 18 del giorno 11/05/2020, fino al 18/05/2020 – con indicazione dell’importo della spesa sostenuta.

2 Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto (in base all’ordine cronologico di arrivo)

3 Presentazione domanda dalle ore 10 del 26/05/2020 alle ore 17 dell’11/06/2020 con allegazione delle fatture di acquisto

4 Erogazione del rimborso nel mese di giugno

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In questi giorni si è fatto un gran parlare di cosa fare per riaprire in sicurezza le aziende. Si sono moltiplicate le ordinanze e le ipotesi, si sono differenziati i settori e dilazionate le date. A tutto questo caos, dovuto al moltiplicarsi delle indicazioni – a volte contraddittorie – provenienti dalle diverse istituzioni, si sperava che il discorso del Premier Conte avrebbe messo fine, facendo un po’ di chiarezza, invece l’unico risultato che ha ottenuto è stato quello di scatenare una rabbiosa reazione del mondo produttivo (e anche della CEI, che a rituali sospesi probabilmente ha visto diminuire gli incassi delle elemosine).

Cosa c’è di certo sulle procedure da seguire per riaprire?

L’unica cosa chiara è che il 24 aprile è stato siglato un nuovo Protocollo di Intesa con le parti sociali, che riprende e aggiunge qualche indicazione soprattutto per la parte relativa ai casi di positività al COVID-19, che dovessero presentarsi in azienda. Ma facciamo un passo indietro e vediamo ad oggi quali sono i documenti che è indispensabile conoscere. Eccoli elencati e linkati:

In questo primo approfondimento, visto quanto si dispone nel protocollo, vogliamo affrontare immediatamente una situazione che tutti vogliono scongiurare, ovverosia, quella di riscontrare un lavoratore potenzialmente positivo al COVID-19 all’interno dell’azienda.

Perché è indispensabile dotarsi di un rilevatore di temperatura o di un termo scanner

Chiaramente è il pericolo più grande per i lavoratori, ma anche per l’azienda che dovrà mettere in opera una serie di azioni che la riporteranno indietro, allo stato di chiusura e improduttività temporanea.

Secondo il Protocollo di Intesa del 24 aprile, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse “(…) lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale”, dice poi che “(…) si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.”

Aggiunge anche che l’azienda deve collaborare con le autorità sanitarie a definire gli eventuali “contatti stretti” così da consentire alle autorità di applicare “(…) le necessarie e opportune misure di quarantena”.

Il protocollo parla di periodo di indagine, il che significa che ogni attività in azienda si fermerà fino a quando l’autorità sanitaria avrà svolto le sue ispezioni e tirato le conclusioni.

Avere il rischio di avere in azienda un collaboratore positivo al COVID-19 è, quindi, uno scenario da evitare perché, di fatto, significa sottomettersi alle tempistiche e alle decisioni dell’autorità sanitaria. Questo espone l’azienda al pericolo di avere per un periodo di minimo 30 giorni le maestranze a casa e improduttive. Ricordiamo infatti che il tampone rileva la positività o meno dopo sette giorni che una persona è stata contagiata (il test rapido all’undicesimo) perciò, contagiati o meno, c’è un primo periodo di stop a cui seguirà la quarantena per i positivi.

Nel protocollo dedicato ai cantieri è fatto esplicito che “il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere.” Il protocollo poi prevede analoghe misure. 

Se come si dice, “prevenire è meglio che curare”, dotarsi di un misuratore di temperatura elettronico contactless o di un termo scanner (soluzione certo più costosa, ma molto efficace) è il modo più sicuro per evitare che si verifichino nuove situazioni di chiusura forzata che si traduce in nuove perdite (di denaro, ma persino di clienti, ora che si riparte, i clienti che non riusciremo a soddisfare saranno costretti a trovare altri fornitori).

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